La regola proporzionale (art.
La regola proporzionale (art. 1907 del codice civile) nel diritto delle assicurazioni, si applica, nelle assicurazioni contro i danni, in caso di sottoassicurazione, vale a dire quando, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta essere superiore a quanto dichiarato in polizza. In questo caso, l'assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un indennizzo ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale assicurato ed il valore dei beni al momento del sinistro. La regola proporzionale non si applica nei casi di polizza con stima preventiva né nei casi di polizza con stima accettata Non viene applicata nelle assicurazioni cosiddette "a primo rischio assoluto", ove si tratta di assicurazioni per le quali ne è esplicitamente esclusa l'applicazione. Per certe polizze, dette "a primo rischio relativo", generalmente polizze che coprono il rischio di furto, si dichiarano due massimali: uno, il più alto, che individua il capitale assicurato solo a questo fine, e il secondo che stabilisce comunque il valore massimo che l'assicuratore risarcirà in caso di sinistro. In questi casi l'importo del premio che l'assicurato deve pagare, è determinato da entrambi i massimali. Si tratta in genere di polizze in cui l'ammontare massimo del valore delle cose assicurate è pari al massimale più alto, ma la situazione è tale per cui è pressoché impossibile che tutte insieme vengano sottratte in un solo furto, ma solo, al massimo, una parte di esse il cui valore totale è quello da assicurare in forma normale.